Protocollo n. 3›Titolo V
Art. 4
45 / 50In vigore dal 12 gen 1971
Alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale comunicano al Consiglio di Associazione la loro tariffa doganale, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra. A richiesta della Comunità economica europea, si procede a consultazioni su tale tariffa in seno al Consiglio di Associazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-pn-4