Protocollo n. 1›Titolo V
Art. 2
40 / 50In vigore dal 12 gen 1971
Se i prodotti di cui all', paragrafo 2, primo trattino dell'Accordo sono soggetti a dazi doganali alla importazione nella Comunità economica europea e se nessuna disposizione sui relativi scambi con i paesi terzi è prevista nell'ambito della politica agricola comune, in deroga alle disposizioni dell', la loro importazione nella Comunità economica europea, se originari degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, è disciplinata dalle disposizioni dello ; paragrafo 1, dell'Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-pn-2