AccordoTitolo V

Art. 30

In vigore dal 12 gen 1971
I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o più Stati membri e uno o più Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale non devono essere d'ostacolo all'applicazione del presente Accordo.
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Art. 30 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya. — Testo vigente | Portale Normativo