AccordoTitolo IV

Art. 28

In vigore dal 12 gen 1971
1. Ogni vertenza sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo tra uno o più Stati membri o la Comunità economica europea, da una parte, e uno o più Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, può essere presentata al Consiglio di Associazione. 2. Qualora il Consiglio di Associazione non abbia potuto dirimere la vertenza nella sessione immediatamente successiva, ciascuna parte in causa può comunicare la designazione di un arbitro all'altra parte, la quale è tenuta, entro due mesi, a designare un secondo arbitro. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità economica europea e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella vertenza. Un terzo arbitro è designato dal Consiglio di Associazione. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. 3. Ciascuna parte opposta è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
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Art. 28 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya. — Testo vigente | Portale Normativo