AccordoTitolo IV

Art. 24

In vigore dal 12 gen 1971
1. Il Consiglio di Associazione è composto, da un lato, dei membri del Consiglio e di membri della Commissione delle Comunità europee, e, dall'altro, di membri del Governo di ciascuno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale, nonché di rappresentanti della Comunità dell'Africa orientale; I membri del Consiglio di Associazione possono farsi rappresentare secondo le modalità che saranno previste dal regolamento interno. Il Consiglio di Associazione tiene le sue riunioni o a livello dei Ministri o a livello dei loro rappresentanti. 2. In caso di riunione a livello ministeriale, il Consiglio di Associazione può deliberare validamente soltanto con la partecipazione, per quanto riguarda la Comunità economica europea, di un membro del Consiglio e di un membro della Commissione delle Comunità europee, e, per quanto riguarda gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, di un membro del Governo di ogni Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale. 3. Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, dall'altro.
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