Accordo›Titolo III
Art. 21
In vigore dal 12 gen 1971
Gli Stati membri e gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale autorizzano i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi, nonché il trasferimento di questi pagamenti nello Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale o nello Stato membro in cui risiede il creditore o il beneficiario, nella misura in cui la circolazione delle merci e dei servizi sia liberalizzata in applicazione del presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-21