Accordo›Titolo II
Art. 18
27 / 50In vigore dal 12 gen 1971
Ai sensi del presente Accordo, il diritto di stabilimento comporta, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attività non salariate e il loro esercizio, la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di società, nonché la creazione di agenzie, succursali o filiali.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-18