Accordo›Titolo I
Art. 12
In vigore dal 12 gen 1971
Le disposizioni degli lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, alla esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata del commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-12