AccordoTitolo I

Art. 12

In vigore dal 12 gen 1971
Le disposizioni degli lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, alla esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata del commercio.
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Art. 12 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya. — Testo vigente | Portale Normativo