Accordo›Titolo II
Art. 16
25 / 50In vigore dal 12 gen 1971
Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale assicurano, in materia di diritto di stabilimento e di prestazioni di servizi, un trattamento non discriminatorio de jure e de facto nei confronti tanto dei cittadini quanto delle società degli Stati membri.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-16