Accordo›Titolo V
Art. 6
6 / 50In vigore dal 12 gen 1971
Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all' dell'Accordo di Associazione per i settori che non sono di competenza della Comunità, consulta in precedenza gli altri Stati membri.
Se il Consiglio di Associazione è indotto a prender posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimità.
Il presente articolo è del pari applicabile quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere alla procedura di buoni uffici prevista all'allegato IV dell'Atto finale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-6