Art. 13

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Il permesso di prospezione non è trasferibile per atto fra vivi.
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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613 (Art. 13 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo