Art. 7

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Con avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi il Ministero dell'industria, del commercio a dell'artigianato rende note le modalità con le quali è possibile prendere conoscenza dei risultati dei rilevamenti eseguiti in base al programma di cui all'articolo 5.
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