Art. 2

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Il diritto di esplorare la piattaforma continentale e di sfruttarne le risorse naturali appartiene allo Stato. Le attività dirette alla prospezione, alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane, dalla costa a bassa marea fino al limite esterno della piattaforma continentale italiana, sono soggette alle disposizioni della presente legge e a quelle non contrastanti contenute nelle leggi vigenti. Le attività di cui al comma precedente sono esercitate in modo da non portare ingiustificate restrizioni alla libertà di navigazione, all'esercizio della pesca, alla conservazione delle risorse biologiche del mare, agli altri usi dell'alto mare, secondo il diritto internazionale, nonchè alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti. Le sostanze minerali ricavate dalla piattaforma continentale sono considerate, a tutti gli effetti, compresi quelli fiscali non previsti dalla presente legge, alla stregua di, quelle ricavate nel territorio italiano. Le autorizzazioni e le concessioni per la esplorazione della piattaforma continentale a fini diversi da quelli previsti nei commi precedenti e per lo sfruttamento delle risorse naturali diverse dagli idrocarburi e dalle altre sostanze minerali, sono di competenza della amministrazione marittima. Per tali autorizzazioni e concessioni valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice della navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione a quelle vigenti per la determinazione del canone dovuto.
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