Art. 8

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Sulle aree per le quali non sono stati accordati all'Ente nazionale idrocarburi i permessi di cui all', sono rilasciati o permessi non esclusivi di prospezione, ai sensi del presente Capo, o permessi di ricerca, ai sensi del successivo Capo IV. L'Ente nazionale idrocarburi potrà ottenere nelle aree predette permessi di ricerca, oltre quelli di cui allo , dopo trascorsi due anni dal termine di esecuzione della prospezione di cui all'articolo 5, senza peraltro poter concorrere con le istanze di terzi presentate entro il biennio citato.
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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613#art-8

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