Art. 3

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 29 dic 1996
Le attività, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si sviluppano nelle seguenti fasi: 1) prospezione consistente in rilievi superficiali estesa a tutto il sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale italiana e volta ad accertarne le caratteristiche geo-minerarie; 2) prospezione analoga alla precedente ma in zona delimitata, consentita con carattere di non esclusività; 3) ricerca esclusiva in zona avente configurazione ed estensione obbligata, consistente in tutte le operazioni volte al rinvenimento di giacimenti, ivi comprese le perforazioni meccaniche; 4) coltivazione esclusiva in area compresa nell'ambito del permesso di ricerca e volta allo sfruttamento del giacimento rinvenuto. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625 . La fase di cui al punto 2) non ha carattere di obbligatorietà e può essere consentita sia antecedentemente che contemporaneamente alle fasi 3) e 4); la fase di cui al punto 3) è obbligatoria per il passaggio alla fase della coltivazione, di cui al punto 4).
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