Art. 4
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613
In vigore dal 18 ago 1967
Salvo quanto disposto dalle norme della presente legge, da quelle di polizia mineraria e da ogni altra disposizione che regoli l'attività mineraria, la tutela dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale resta affidata, secondo le norme del Codice della navigazione, in quanto applicabili, all'autorità marittima.
L'autorità marittima vigila altresì sull'osservanza da parte dei permissionari e dei concessionari degli obblighi e vincoli loro imposti su richiesta del Ministero della marina mercantile.
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