Art. 10
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613
In vigore dal 18 ago 1967
Il permesso di prospezione non è esclusivo.
Esso è accordato, per la durata di un anno, su aree continue delimitate mediante il reticolato geografico di meridiani e paralleli, salvo per il lato che coincide con la linea costiera o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui allo o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione già accordati e confermati ai sensi della presente legge.
Non possono formare oggetto di permesso di prospezione le aree già accordate in permesso di ricerca o in concessione di coltivazione a terzi. Entro tali aree il titolare di un permesso di prospezione per le aree adiacenti può tuttavia eseguire rilievi con il consenso del permissionario o del concessionario.
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