Art. 14

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Nell'ambito del permesso di prospezione di cui allo possono essere accordati a terzi permessi di ricerca. In tal caso, il titolare del permesso di prospezione potrà operare, nelle aree oggetto dei permessi dei terzi, per un periodo massimo di tre mesi dal conferimento di detti permessi, salvo il consenso dei titolari per l'ulteriore seguito delle operazioni.
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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613 (Art. 14 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo