Art. 12

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Il titolare del permesso di prospezione deve riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sui lavori effettuati ed i risultati ottenuti. Entro tre mesi dalla scadenza del permesso deve presentare una documentata relazione conclusiva sulla prospezione.
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