Art. 15

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso di prospezione previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso: 1) perde i requisiti soggettivi di cui all'; 2) non corrisponde il canone di cui all'articolo 11; 3) cede il permesso a terzi; 4) non si attiene alle disposizioni delle autorità competenti.
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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613 (Art. 15 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo