Art. 21
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613
In vigore dal 31 gen 1991
COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9
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COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9
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Le perforazioni relative ai permessi adiacenti alla costa possono essere anche eseguite nella terraferma mediante pozzi orientati verso il mare, con le particolari cautele, modalità e condizioni che saranno imposte dall'Ingegnere capo della competente sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, sentito il titolare dell'eventuale permesso sull'area litoranea.
Contro le determinazioni dell'Ingegnere capo è ammesso ricorso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.
Ove il pozzo debba essere ubicato su zona di demanio marittimo ovvero nella zona contigua prevista dallo del Codice della navigazione, il titolare del permesso deve richiedere apposita autorizzazione o concessione all'autorità marittima secondo le norme del Codice stesso e del relativo Regolamento di esecuzione.
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