Art. 18
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613
In vigore dal 18 ago 1967
Il permesso di ricerca può essere intestato a più soggetti, persone fisiche o giuridiche, comprese le società per azioni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, secondo le quote indicate nelle domande di permesso.
I contitolari sono solidamente tenuti verso la pubblica Amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi.
La perdita dei requisiti di cui all'articolo 16 o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del permesso se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote di colui o coloro venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.
La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso.
I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 500 mila.
La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell'Amministrazione, salva l'applicazione dell', punto 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-07-21;613#art-18