Art. 18

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Il permesso di ricerca può essere intestato a più soggetti, persone fisiche o giuridiche, comprese le società per azioni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, secondo le quote indicate nelle domande di permesso. I contitolari sono solidamente tenuti verso la pubblica Amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 16 o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del permesso se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote di colui o coloro venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi. La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso. I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 500 mila. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell'Amministrazione, salva l'applicazione dell', punto 7.
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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613 (Art. 18 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo