Art. 24

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Il titolare del permesso può rinunziare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinunzia può comprendere solo superfici continue e compatte non inferiori ai diecimila ettari, adiacenti al perimetro dell'area oggetto del permesso. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 19.
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