Art. 28
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613
In vigore dal 18 ago 1967
L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all', o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro di permessi di ricerca o di concessione già accordati e confermati ai sensi della presente legge.
I vertici dell'area della concessione sono espressi in gradi e minuti primi.
Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate più concessioni di coltivazione.
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