Art. 31

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 16 feb 2005
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330 . COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330 . COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330 . Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, può, con decreto motivato, su richiesta del permissionario o del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente l'indennità di occupazione. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330 .
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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613 (Art. 31 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo