Art. 35
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613
In vigore dal 18 ago 1967
Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sarà imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo.
Il bilancio delle società e degli enti di cui al comma precedente dovrà essere costituito da:
uno stato patrimoniale;
un conto economico generale a struttura analitica dei costi, ricavi e rimanenze.
A partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, le società e gli enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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