Art. 38
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613
In vigore dal 29 dic 1996
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625
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Lo stesso Ente esercita l'attività di prospezione non esclusiva nonchè le attività di ricerca e di coltivazione nelle zone ad esso assegnate, attraverso società controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625
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Le società di cui al secondo comma hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono anche costituire, ai fini dell'esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625
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