Art. 38

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 29 dic 1996
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625 . Lo stesso Ente esercita l'attività di prospezione non esclusiva nonchè le attività di ricerca e di coltivazione nelle zone ad esso assegnate, attraverso società controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625 . Le società di cui al secondo comma hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono anche costituire, ai fini dell'esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613 (Art. 38 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo