Art. 43

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
La competenza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi è estesa alla materia disciplinata dal titolo primo della presente legge. La competenza territoriale delle Sezioni del predetto Ufficio è stabilita come risulta dalla tabella A allegata alla presente legge. Resta ferma la competenza degli organi della Regione siciliana sul controllo dell'attività che si esplica nello ambito dei permessi e delle concessioni, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano accordati nel mare territoriale adiacente alle coste della Regione stessa e che saranno rinnovati ai sensi del successivo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613#art-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613 (Art. 43 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo