Art. 43
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613
In vigore dal 18 ago 1967
La competenza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi è estesa alla materia disciplinata dal titolo primo della presente legge.
La competenza territoriale delle Sezioni del predetto Ufficio è stabilita come risulta dalla tabella A allegata alla presente legge.
Resta ferma la competenza degli organi della Regione siciliana sul controllo dell'attività che si esplica nello ambito dei permessi e delle concessioni, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano accordati nel mare territoriale adiacente alle coste della Regione stessa e che saranno rinnovati ai sensi del successivo .
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