Art. 46
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613
In vigore dal 18 ago 1967
I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, rilasciati a norma degli della presente legge, sono soggetti alla tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:
a) permessi di prospezione: L. 10.000;
b) permessi di ricerca: L. 40.000;
c) concessioni di coltivazione: L. 80.000.
Alla tassa di cui alla lettera c) sono soggetti anche i decreti di ampliamento dell'area della concessione di coltivazione, emanati a norma dell'art. 36 della presente legge.
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