Art. 46

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, rilasciati a norma degli della presente legge, sono soggetti alla tassa di concessione governativa nelle seguenti misure: a) permessi di prospezione: L. 10.000; b) permessi di ricerca: L. 40.000; c) concessioni di coltivazione: L. 80.000. Alla tassa di cui alla lettera c) sono soggetti anche i decreti di ampliamento dell'area della concessione di coltivazione, emanati a norma dell'art. 36 della presente legge.
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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613 (Art. 46 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo