Art. 44

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Ai fini dell'esercizio dei poteri attribuiti dal titolo primo della presente legge al Ministero della marina mercantile, l'ambito della competenza dei Compartimenti marittimi è stabilito come risulta dalla tabella B allegata alla presente legge.
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