Art. 39

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti all'Amministrazione dai titolari dei permessi e concessioni e che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entità delle riserve, non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati. I dati e le notizie di cui sopra, relativi a permessi o concessioni revocati, scaduti o rinunciati, o concernenti aree restituite in base agli , possono essere resi pubblici dall'Amministrazione soltanto dopo due anni dalla cessazione dei rispettivi titoli. L'Amministrazione ha peraltro facoltà, in ogni caso, di utilizzare tutti gli elementi comunque in suo possesso per la pubblicazione dei risultati di carattere generale o regionale derivanti dalla elaborazione collettiva degli elementi medesimi. Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto riguarda la divulgazione dei dati statistici. Nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi sono pubblicati anche gli atti indicati nel secondo comma dello della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e relativi alla materia regolata dalla presente legge.
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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613 (Art. 39 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo