Art. 40

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalità di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni in applicazione del titolo primo della presente legge. Il disciplinare tipo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613 (Art. 40 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo