Art. 40 · LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Art. 40

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalità di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni in applicazione del titolo primo della presente legge. Il disciplinare tipo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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