Art. 45
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613
In vigore dal 18 ago 1967
Il Comitato tecnico per gli idrocarburi, per i pareri previsti nella presente legge, è integrato dai seguenti componenti:
un funzionario del Ministero degli affari esteri;
un funzionario del Ministero della difesa;
un funzionario del Ministero della marina mercantile;
un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
designati dai rispettivi Ministri.
Per i pareri sulle istanze di rinnovo dei permessi e delle concessioni, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalla Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo , il Comitato sarà integrato con un rappresentante della Regione stessa.
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