Art. 48

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Le conferme, proroghe e riduzioni di permessi e di concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere concesse, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, anche se le rispettive aree non siano conformi al disposto degli articoli 19 e 28.
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