Art. 52

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Alle spese per l'espletamento dei compiti nel settore della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, assegnati dalla presente legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e a quelle per l'attuazione del precedente , si provvede con la somma di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio finanziario 1967 si provvede all'onere relativo mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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