Art. 54

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
L'aliquota in natura stabilita dall', quando è corrisposta per le concessioni di coltivazione relative a giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle coste delle Regioni a statuto speciale, è, per una terza parte, devoluta alle Regioni stesse, per essere destinata allo sviluppo delle loro attività economiche ed al loro incremento industriale.
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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613 (Art. 54 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo