Art. 58

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Il primo e il secondo comma dell' della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono sostituiti dai seguenti: "Il permesso di ricerca non può essere accordato per una area superiore a 70 mila ettari. Possono tuttavia essere accordati ad una stessa persona, ente, o società, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purchè l'area complessiva non risulti superiore ai 500 mila ettari in tutto il territorio dello Stato".
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