Art. 61
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613
In vigore dal 18 ago 1967
L' della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:
"Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.
Il canone annuo è aumentato a lire venti per il primo biennio di proroga e a lire trenta per il secondo biennio.
Il canone predetto è pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato.
In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso".
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