Art. 61

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
L' della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente: "Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso. Il canone annuo è aumentato a lire venti per il primo biennio di proroga e a lire trenta per il secondo biennio. Il canone predetto è pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato. In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso".
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