Art. 64

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
L' della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente: "La durata della concessione è di trenta anni. Decorsi due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione. La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi".
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