Art. 69

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Gli della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono sostituiti dal seguente: "L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attività di prospezione non esclusiva nonchè le attività di ricerca e di coltivazione nelle zone diverse da quelle delimitate nella Tabella A) allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, attraverso società controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi. Le società di cui al comma precedente hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono costituire, ai fini della esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese. I permessi di prospezione, quelli di ricerca e le concessioni di coltivazione sono accordati alle società di cui al primo comma del presente articolo, d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali. Ai permessi di ricerca accordati all'Ente nazionale idrocarburi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell' della presente legge".
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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613 (Art. 69 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo