Art. 70

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione possono essere accordati anche in contitolarità fra più soggetti, in possesso dei prescritti requisiti. In tal caso si applicano le disposizioni degli della presente legge.
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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613 (Art. 70 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo