Art. 74
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613
In vigore dal 18 ago 1967
Il permesso di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge può, a richiesta del titolare e degli interessati, essere intestato a più soggetti, ai sensi del precedente .
I permessi di ricerca già rilasciati all'entrata in vigore della presente legge rimangono inalterati per quanto concerne la configurazione e l'orientamento dell'area, anche se non conformi alle disposizioni della presente legge, a meno che il titolare non ne chieda la modificazione per uniformarli alle caratteristiche previste dall'.
Il titolare di un permesso in corso può chiedere l'ampliamento dell'area fino alla estensione massima di 70 mila ettari, sempre che l'ampliamento non interessi aree già vincolate. In tal caso l'area del permesso ampliato dovrà avere le caratteristiche di cui all' della presente legge.
In caso di rinuncia parziale o di riduzione obbligatoria all'atto del conferimento delle proroghe, l'area del perimetro residuo dovrà avere le caratteristiche di cui all' della presente legge, salvo per i lati che eventualmente coincidano con il perimetro del permesso originario.
La durata dei permessi in corso, in primo periodo di vigenza, è prolungata di un anno e sono del pari prolungati d'un anno i termini per l'inizio dei lavori all'atto del conferimento del permesso.
Le nuove misure dei canoni sono corrisposte a partire dalla data di inizio dell'anno di vigenza del permesso successiva all'entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
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