Art. 72
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613
In vigore dal 18 ago 1967
L' della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sarà imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo, secondo quanto stabilito dal precedente .
Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalità di esecuzione dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni in applicazione della presente legge.
Il disciplinare tipo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Fino a quando non sarà stato approvato il disciplinare tipo previsto nei commi precedenti continuerà a essere applicato il disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 1959, il quale, in ogni caso, regolerà, fino alle rispettive scadenze, le attività di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
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