Art. 77

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Le istanze di permessi di ricerca, già pubblicate nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e in corso di esame all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono considerate valide e conservano la data di presentazione originaria. Nei confronti delle medesime sono considerate concorrenti le istanze presentate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi. Potrà essere richiesta l'estensione della titolarità delle istanze ad altri soggetti. Il richiedente deve, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimitare l'area richiesta secondo i criteri indicati nel precedente . Entro lo stesso termine può chiederne altresì l'ampliamento fino all'estensione massima di 70 mila ettari. Se, peraltro, l'area di ampliamento supera il 20 per cento dell'area originaria, è attribuita all'istanza, ai fini della concorrenza, la data della richiesta di ampliamento. I richiedenti, ai fini di quanto previsto al precedente , terzo comma, potranno, entro il termine sopra citato, modificare i programmi di lavoro già presentati a corredo delle istanze originarie.
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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613 (Art. 77 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo