Art. 78

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Gli articoli 11, ultimo comma, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono abrogati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 luglio 1967 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - NATALI - FANFANI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO - PIE RACCINI - BO Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613 (Art. 78 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo