Art. 78
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613
In vigore dal 18 ago 1967
Gli articoli 11, ultimo comma, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono abrogati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 luglio 1967
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - NATALI - FANFANI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO - PIE RACCINI - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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