Art. 78 · LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Art. 78

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Gli articoli 11, ultimo comma, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono abrogati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 luglio 1967 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - NATALI - FANFANI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO - PIE RACCINI - BO Visto, il Guardasigilli: REALE
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