Art. 75
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613
In vigore dal 18 ago 1967
La concessione di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge può, a richiesta del titolare e degli interessati, essere intestata a più soggetti, ai sensi del precedente .
Le concessioni di coltivazione già rilasciate all'entrata in vigore della presente legge rimangono inalterate per quanto concerne la configurazione e l'orientamento dell'area, anche se non conformi alle disposizioni della presente legge, a meno che il titolare non ne chieda la modificazione per uniformarli alle caratteristiche previste dall' della presente legge.
In caso di rinunzia parziale l'area residua della concessione dovrà del pari avere, per quanto possibile, le caratteristiche di cui all' della presente legge.
La durata delle concessioni di coltivazione in corso all'entrata in vigore della presente legge è prolungata di dieci anni.
Le nuove misure dei canoni sono corrisposte a partire dalla data d'inizio dell'anno di vigenza della concessione successiva all'entrata in vigore della presente legge.
Le nuove misure delle aliquote da corrispondere allo Stato sono dovute a partire dall'inizio dell'anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
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