Art. 67

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
L' della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituto dal seguente: "Il concessionario può chiedere l'ampliamento della concessione nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa. L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'".
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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613 (Art. 67 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo