Art. 67
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613
In vigore dal 18 ago 1967
L' della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituto dal seguente:
"Il concessionario può chiedere l'ampliamento della concessione nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.
L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'".
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