Art. 25
LEGGE 21 luglio 1967, n. 613
In vigore dal 18 ago 1967
Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca è ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.
La riduzione è fatta su un'area continua, compatta e adiacente al perimetro dell'area oggetto del permesso, indicata dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di rinunzia ma non quelle ottenute in concessione.
L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 19.
Non si fa luogo a riduzione quando l'area da restituire sia inferiore a 10.000 ettari.
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